15.09.1993: Verdetto sopresa: ilTar riammette il Catania in C1

Verdetto sorpresa

Da “La Sicilia” del 15 settembre 1993

“Rivoluzione” a campionato già cominciato

Verdetto sorpresa
il TAR riammette il Catania in C1

Un’autentica bomba, inattesa se non dalla parte interessata. Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, la terza per la precisione. Un atto, quello firmato dal presidente, dott. Vincenzo Zingales, che fa scalpore, che scombussola le norme federali, quelle stesse norme che governano il mondo del calcio italiano. Tanto per intenderci, dopo questa ordinanza, la Figc e la Covisoc non potranno più stabilire termini di scadenza perentori, nè in materia amministrativa né disciplinare. Insomma, questa ordinanza che restituisce la C1 al Catania Calcio s.p.a. e scredita la Federcalcio, costituirà un precedente cui appellarsi in casi simili. E c’è di più: la carte federali dovranno essere riscritte, così come sono attualmente non hanno più senso, bisognerà adeguarle alle direttive dell’ordinanza del Tar che, indirettamente, ha colto in fallo la Figc nell’applicazione del regolamento.

A questo punto bisogna spiegare il perché il Tar ieri ha dato ragione al Catania Calcio e ad Angelo Massimino. I punti essenziali, di vitale importanza, dell’ordinanza firmata dal dott. Zingales, il presidente relatore della terza sezione catanese, sono quattro. Eccoli:

1) Dal momento che la Federcalcio aveva richiesto al Tribunale di Catania l’applicazione dell’articolo 13 della legge 91 (messa in liquidazione della società Catania Calcio), non poteva anticipare la sentenza del Tribunale. In pratica, la Figc è diventata essa stessa giudicante sulla materia del contendere, pur essendo una delle due parti interessate al giudizio del Tribunale di Catania.

2) Nella decisione del Consiglio Federale del 31 luglio scorso ci sono “elementi sintomatici del rilevato vizio di eccesso di potere” perché la Figc doveva limitarsi all’applicazione delle sanzioni tipiche previste in caso di innosservanza delle norme in materia di controlli sulla gestione delle società di calcio professionistiche, ovvero la spensione dei contributi federali e la decadenza dai contributi federali. In pratica, la Federcalcio non poteva radiare il Catania Calcio, così come la Giunta esecutiva del Coni non poteva confermare questa decisione.

3) Né la Figc, né la Giunta esecutiva del Coni hanno tenuto, conto della “particolare normativa contenuta nei Decreti del Ministero delle Finanze in data 31/03/’93 e 31/07/’93 sulla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti (e quindi anche delle società di calcio) dei debiti d’imposta e per i contributi previdenziali e assistenziali sospesi dal sisma del 13/12/’90 in Sicilia”.

4) Il termine del 31 luglio ‘93 “fissato per il completamento degli adempimenti richiesti dalla Covisoc e dalla Lega professionisti Serie C (fra i quali il deposito della prescritta fidejussione di 400 milioni nei confronti della Lega che, come risulta dalle copie depositate alla camera di consiglio, è stata spedita alla Lega in data 30 luglio ‘93) non può in alcun modo ritenersi perentorio, come erroneamente asserito dalla Giunta esecutiva del Coni con l’impugnata (dal Catania, n.d.r.) decisione del 20 agosto ’93, dato che la perentorietà non è espressamente prevista nè può essere ricavata, in via d’interpretazione, dalla sua intrinseca portata sostanziale collegata, come si afferma nella predetta decisione, alla esigenza di una tempestiva organizzazione dei campionati, non derivando in realtà dalla sua decorrenza, alcun definitivo ostacolo o impedimento alla formazione del calendario (compilato il 14/08/’93), e all’inizio di un campionato fissato per il 12/09/’93”.

Che cosa ordina, quindi, il Tar alla Figc? Innanzi tutto di sospendere il provvedimento di radiazione del Catania e di riammetterlo al campionato di C1. Di conseguenza, di rifare i calendario di tale campionato. Nella circostanziata ordinanza (si può dire che giuridicamente l’atto del Tar è a prova di bomba) si danno, infatti, sette giorni alla Figc e alla Lega di C per adempiere a quanto disposto. Se entro questo termine non dovesse essere rispettata l’ordinanza, verrà nominato un commissario ad acta che si sostituirà alla Federcalcio e alla Lega di C, entro altri sette giorni.

In sintesi, è questo il provvedimento deciso dal Tar. Un atto, lo ripetiamo, che fa scalpore e che costringerà la Federcalcio a sospendere il campionato di C1: è questa l’ipotesi più plausibile perché, dovendosi rifare il calendario, è impensabile che la Lega e la Figc corrano il rischio di dover annullare le partite già disputate. E, anche se la Federcalcio dovesse appellarsi al Consiglio di Giustizia Amministrativo, con sede a Palermo, l’ordinanza del Tar, quella emessa ieri, non verrebbe sospesa. Inoltre, pur avendo il Catania citato Matera e Siracusa nel ricorso, non è detto che questi due club corrano rischi, soprattutto quello aretuseo, che nella classifica di ripescaggio della Figc era al terzo posto: in ogni caso verrebbe esclusa la sesta società ripescata, anche se è probabile che il girone B della C1 si allargato a 19 squadre.

 

Riproduzione dell’articolo de “La Sicilia” che il 15 settembre 1993 annuncia la riammissione del Catania nel campionato di competenza da parte del TAR etneo.