24.06.1994: Corriere dello Sport

La Federcalcio ‘sbagliò’

Da “Il Corriere dello Sport” del 24 giugno 1994

Emessa la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Caso-Catania, la Ferdercalcio “sbagliò”

Non poteva revocare l’affiliazione. Per quel che riguarda l’esclusione dal campionato la competenza è del giudice ordinario. Altra causa civile?

CROMA – Una nuova speranza in 18 cartelle. Il giorno della sentenza apre al Catania di Massimino un’altra strada. Ieri il Tar del Lazio ha confermato la sentenza di Palermo. Vittoria a metà per Massimino: la Figc non aveva il diritto di revocare l’affiliazione. Ora potrebbe esserci un “atto politico” da parte di Matarrese. L’altra faccia della medaglia, però, è il riconoscimento della piena autonomia della Figc nell’organizzazione dei campionati.

Ricordiamo il caso-Catania attraverso alcuni stralci della sentenza. La scorsa estate la società di Massimino non venne iscritta al campionato di C1 perché “con un telegramma del 24 luglio 1993 il presidente della Figc gli comunicava che non possedeva più i requisiti per l’iscrizione per una serie di ragioni e quindi gli veniva resa nota la delibera del Consiglio direttivo della Lega professionisti di serie C in data 26 luglio 1993 di non iscrizione al campionato di serie C1 per inadempimento nei confronti della Covisoc e della Lega, che avverso questa delibera proponeva ricorso al Consiglio Federale della Figc, il quale in data 31 luglio 1993 deliberava di non ammetterla al campionato di C1 e ne revocava l’affiliazione in quanto la società presentava rispetto al parametro richiesto, una eccedenza di indebitamento di 5.987.000.000…”.

Il Catania si ribella e impugna, tra le altre, la delibera del Consiglio direttivo della Lega professionisti di serie C del 26 luglio 1993 “con la quale si dispone di non iscrivere il Catania al campionato di C1 per inadempienze della Covisoc”. Ieri il Tar, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dato ragione alla società siciliana, ma solo in parte. Nel primo atto “il Collegio ritiene di poter aderire alla distinzione operata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la ragione siciliana tra l’atto di esclusione di una società di calcio da un determinato campionato e quello di revoca dell’affiliazione. Il primo atto trova il suo fondamento nelle disposizioni adottate dal Consiglio Federale della Figc nella riunione del 30 marzo 1993. Tali disposizioni regolano l’ammissione ai campionati della stagione ’93-’94 e costituiscono esplicazione dell’autonomia organizzativa e tecnica affidata aula Figc…”.

Il punto a favore di Massimino sta nel secondo atto, cioè in quello di revoca dell’affiliazione “esplicazione di una potestà pubblica. In vero il riscontro dell’esistenza delle condizioni richieste per l’affiliazione delle società sportive alla Figc dà luogo nei singoli casi alla pronuncia di atti amministrativi (appunto di ammissione) i quali per essere legati all’esercizio di un potere discrezionale quanto alla valutazione dell’idoneità del soggetto rispetto ai fini che sono propri dell’organizzazione sportiva, possono comportare solo la lesione di interessi legittimi… L’ammissione delle società al campionato di C1 nella stagione ’93-’94 era subordinata a precisi e puntuali adempimenti da osservare entro un determinato termine. Pertanto la contestazione sulla sussistenza o meno di detti requisiti, in ordine ai quali manca qualsiasi potere discrezionale di valutazione della Lega e della Figc non potrebbe che coinvolgere una posizione di diritto soggettivo della società all’ammissione a un determinato campionato con conseguente eventuale giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia; difettando qualsiasi posizione di interesse legittimo, che è comunque necessario per radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo”.

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24.06.1994: Corriere dello Sport

L’articolo de “Il Corriere dello Sport” che il 24.06.1994 annuncia l’ultima sentenza sul “caso-Catania”.